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Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena

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Legge 26/2026, di conversione del DL 200/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio – Misure di interesse per gli iscritti

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9 Marzo 2026

La legge 26/2026, di conversione del DL 200/2025, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio e contiene alcune misure che si ritengono di interesse per gli iscritti.

Definizione delle modalità di valutazione dei rischi connessi agli edifici scolastici

L’articolo 6, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’adozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli istituti e luoghi della cultura

L’articolo 8, comma 3, proroga il termine entro il quale, il Ministero della cultura e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all’articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono adeguarsi alla normativa di prevenzione degli incendi.

Nello specifico, la disposizione in commento precisa che le amministrazioni interessate, sopra citate, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l’iter per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, o che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l’adozione del piano di limitazione dei danni.

Proroga termini inizio e ultimazione lavori: 12 mesi in più per tutti i titoli abilitativi

Il comma 2-bis dell’articolo 9 prevede la proroga dei termini dei lavori in materia edilizia, già prorogati in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei prezzi conseguenti alla crisi ucraina.

Si prevede quindi la proroga dei termini contenuti all’articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia.

Viene estesa, quindi, da 36 a 48 mesi (un anno in più), la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori relativi ai titoli abilitativi edilizi.

Contestualmente, viene spostato dal 31/12/2024 al 31/12/2025 il limite temporale entro cui devono essere stati rilasciati o formati i permessi di costruire, le SCIA, le autorizzazioni paesaggistiche e gli altri atti per poter beneficiare dell’allungamento dei termini.

Quindi, in definitiva, viene estesa di ulterori 12 mesi (da 3 a 4 anni in totale) la proroga:

  • dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del dpr 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025 (termine anch’esso prorogato di 12 mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2024), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
  • del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2025 (termine anch’esso prorogato di 12 mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Per quel che riguarda i titoli abilitativi, la proroga riguarda i termini di inizio e fine lavori di permessi rilasciati fino al 31/12/2025.

La proroga è accordata per questi tipi di titoli abilitativi:

  • permessi di costruire;
  • segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
  • autorizzazioni paesaggistiche;
  • autorizzazioni ambientali;
  • permessi di costruire e SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’art. 15, comma 2, del dpr 380/2001 (cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire), o ai sensi dell’art. 10, comma 4, del DL 76/2020 e dell’art.103, comma 2, del DL 18/2020.

Obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili

L’articolo 13, comma 2, differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell’obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui.

Procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali

L’articolo 16, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

La norma si inserisce nell’ambito del perimetro normativo tracciato dall’articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge n. 50/2022 (legge n. 91/2022) prorogando al 31 dicembre 2026, il termine fino al quale possono essere realizzati, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Originariamente tale termine era stato fissato al 16 luglio 2024 (24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 91/2022 di conversione in legge del D.L. n. 50/2022) ed è stato già stato prorogato, una prima volta, al 31 dicembre 2024 e, una seconda volta, al 31 dicembre 2025.

Importante: l’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 prevede, inoltre, che, ove gli impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o seggette a tutela paesaggistica, la dichiarazione debba essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.

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