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Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena

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Regione Emilia-Romagna – Emergenza Climatica. Ordinanza n.150 del 30/06/2025 “Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole”.

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3 Luglio 2025

La Regione Emilia Romagna ha approvato l’Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025 “Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole”.

L’Ordinanza decorre dal 2 luglio al 15 settembre 2025.

La misura predispone il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ – riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12 – segnali un livello di rischio “ALTO”.

La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’Ordinanza comporterà le sanzioni penali previste per legge (art. 650 C.P.), se il fatto non costituisce più grave reato.

Rispetto al testo dello scorso anno, è stato inserito nel testo dell’Ordinanza il richiamo alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni, ed approvate il 19 giugno u.s., che fanno leva sulle misure che i datori di lavoro devono adottare per limitare i rischi da calore.

Il testo specifica altresì che per evitare condizioni di prolungata esposizione al sole, e quindi evitare l’assoggettamento all’Ordinanza stessa, sarà possibile per le imprese adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l’irraggiamento continuativo della fascia oraria interessata.

È stato, inoltre, precisato che le interruzioni dell’attività lavorativa derivanti possano configurare la fattispecie di cui all’art. 121 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 (cause imprevedibili o di forza maggiore), con eventualità, laddove possibile, di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, nonché di escludere l’applicabilità di penali e risoluzione contrattuale.

In merito alla causale da adottare alla base della richiesta di CIGO, quindi in tutti i casi in cui la sospensione del lavoro derivi dall’adempimento dell’Ordinanza in questione e in cui le mappe nazionali del rischio evidenzino un livello “ALTO”, riteniamo si debba adottare la causale “Ordine di pubblica autorità” di cui all’art. 8, D.M. n. 95442/2016, e non la causale “Eventi Meteo”. In merito, e fino a nuovi aggiornamenti, riteniamo ancora valide le istruzioni impartite dall’INPS col Messaggio n. 2736/2024

Segnaliamo che, al momento, non risulta prorogata la norma che prevedeva che per le imprese dei settori edile e lapideo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile). Tale norma è scaduta il 31 dicembre 2024.

Ricordiamo infine che, indipendentemente dall’Ordinanza della Regione Emilia Romagna, l’esposizione al calore è uno dei c.d. “rischi particolari” per la salute e sicurezza da tenere in considerazione sia nel DVR che nel POS, mentre il Coordinatore per la Sicurezza lo deve includere nella valutazione del rischio nel PSC. Le misure previste nella valutazione dei rischi, naturalmente, dovranno trovare concreta attuazione nei cantieri.

Stop al lavoro in condizioni di caldo estremo https://www.regione.emilia-romagna.it/stop-al-lavoro-in-condizioni-di-caldo-estremo

Dal 2 luglio in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di rischio è “ALTO”

Lo ha deciso la Regione con l’Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025 (PDF – 173,3 KB) “Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole” .

L’atto dispone il divieto di lavorare in tutta l’Emilia-Romagna, tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello ‘ALTO’.

La misura resterà in vigore fino al 15 settembre 2025, salvo revoca anticipata.

L’obiettivo del provvedimento è di tutelare della salute delle lavoratrici e dei lavoratori che operano essenzialmente all’aperto, senza possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura, riducendo l’impatto dello stress termico ambientale e il rischio di colpi di calore.

  • Delibera REGIONE EMILIA ROMAGNA sospensione lavori edili _PPG2025158

  • Ordinanza n._101_del_26-07-2024

  • Protocollo d’intenti provinciale

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